Sono state pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 le procedure di notificazione a mezzo PEC dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
Il decreto, infatti, disciplina le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata, per la notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice stesso. Tale notificazione avverrà nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti del trasgressore che fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito abbiaa fornito un valido indirizzo PEC.
Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, o qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche.
Il decreto specifica che qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nel rispetto delle forme e dei termini già previsti dal codice della strada, con oneri a carico del destinatario.